1. Qualora l'accordo di cui all'articolo 4, comma 2, non sia raggiunto, il Governo procede a negoziare con ciascuna regione e con le province autonome di Trento e di Bolzano la quota di produzione energetica di loro competenza sino al raggiungimento della percentuale indicata al comma 1 del citato articolo 4.
2. Qualora l'intesa di cui all'articolo 6 non sia raggiunta, alla costruzione degli impianti di produzione di energia nucleare ad uso civile si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentiti l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Il decreto è motivato sulla base delle risultanze degli studi effettuati e delle valutazioni di ordine economico e sociale, tenendo conto degli elementi indicati nell'articolo 12, comma 2, e della necessità di salvaguardare gli interessi nazionali.